Comunicazione IVA. La raccolta dei dati per la compilazione

Con il presente documento intendiamo comunicarLe che il prossimo 29 febbraio 2016 (il 28 cade di domenica) scade il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA 2016 (anno 2015).
Va detto che tra le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) vi era la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA, prevista dall’art. 8–bis, DPR 322/1998 e il contestuale l’anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio di ciascun anno.
Successivamente, tale modifica è stato stabilito che entrasse a regime dall’anno d’imposta 2016, quindi a valere sugli adempimenti da porre in essere nell’anno 2017.
Per il solo anno d’imposta 2015, è offerta al contribuente una duplice possibilità:

  • presentare in forma autonoma la dichiarazione annuale IVA entro il 29/2, ovviando quindi all’obbligo della presentazione della Comunicazione dati IVA;
  • presentare la comunicazione dati IVA entro il 29/2 prossimo, rimandando al 30/9 la presentazione della Dichiarazione IVA, unificata o autonoma.

Premessa
 
Entro il 29.02.2016 va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA relativa al 2015.
Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2015 delle liquidazioni:
  • periodiche;
  • o annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche);
al fine di determinare l’IVA a debito o a credito.
La Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa. Infatti, l’obiettivo dell’adempimento è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.
La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
 
ATTENZIONE – L’OMESSA PRESENTAZIONE ENTRO IL 29/2 NON È RAVVEDIBILE, infatti alla luce di quanto sopra si richiama quindi l’attenzione circa il fatto che la mancata presentazione entro il 29/2 della comunicazione equivale ad un omesso adempimento, il quale comporta:
  • sanzioni irrogabili da parte dell’Amministrazione Finanziaria (alla violazione per omessa comunicazione, infatti,  va applicata una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, limiti così modificati dal D.Lgs. 158/2015 e previsti dall’art. 11 D.Lgs. 471/97 e non quelle per omessa o infedele dichiarazione);
  • l’impossibilità di poter utilizzare il ravvedimento operoso, strumento, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, non applicabile per violazioni relative alla Comunicazione IVA.
 
NOTA BENE - Poiché non è possibile rettificare o integrare la comunicazione dati IVA già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.
 
 
Soggetti tenuti alla presentazione
 
Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:
  1. titolari di partita Iva persone fisiche con volume d’affari conseguito nell’anno 2015 di riferimento superiore a 25.000 euro;
  2.  titolari di partita Iva persone giuridiche indipendentemente dal volume d’affari conseguito nell’anno 2015 di riferimento;
ed entrambi (soggetti di cui al punto A e di cui al punto B) tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, ciò anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.
 
  
Soggetti esclusi dalla presentazione
 
Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell’art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 78/09:
  1. i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
  • i contribuenti che per l'anno solare hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del DPR n. 633/72 (l’esonero compete anche ai contribuenti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis, ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72), salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; l’esonero, infatti, non si applica se il contribuente ha registrato operazioni INTRACOMUNITARIE (art.48 co.2 del DL 331/93);
  • i produttori agricoli in regime di esonero, di cui all’art. 34, c. 6 del DPR n. 633/72, sempreché nell’anno d’imposta di riferimento abbiano avuto un volume d’affari inferiore ad €7.000;
  • gli esercenti di giochi o intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva (art. 74 co. 6 del DPR 6337/2);
  • le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2014 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA (Circ. 26/E/85 e Circ. 72/E/86);
  • i soggetti passivi UE che nel 2014, nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA relativamente a tutti i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;
  • i soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia con le modalità ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 (non identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi;
  1. i soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
  2. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  3. le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad €25.000;
  4. i soggetti che in luogo della comunicazione dati IVA hanno presentato entro il 29/2/2016 la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.
 
Questi soggetti:
  • se hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente devono assumere come riferimento il volume d’affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (C.M. n.98/00);
  • se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell’art.36 del DPR n.633/72, devono far riferimento al volume d’affari complessivo, comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. Per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero;
  1. le persone fisiche che nel 2015 si avvalgono del vecchio regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011) (c.d. “NUOVI MINIMI”);
  2. le persone fisiche che nel 2015 si avvalgono del nuovo regime forfetario ex L. 190/2014.

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